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Logo Nucleo Protezione Civile di Gruppo ANMI

La Protezione Civile rappresenta una opportunità per le organizzazioni di volontariato per coinvolgere i propri associati, con il loro bagaglio di esperienze professionali, in attività sul territorio al servizio della comunità.
Tale considerazione trova la sua massima espressione quando riferita ad un’Associazione d’Arma, come l’ANMI, per definizione composta da persone con un bagaglio di conoscenze professionali sempre utili, a volte addirittura specifiche, acquisito durante l’attività di servizio.
Mettere nuovamente al servizio della Nazione risorse che, altrimenti, rimarrebbero inutilizzate rappresenta dunque uno degli scopi e degli obiettivi prioritari per l’Associazione. Le Autorità responsabili delle attività di Protezione Civile sul territorio potranno così avvalersi del contributo di volontari preparati, organizzati, disciplinati, come lo sono, in genere, i militari.

Nell’ambito  della  Presidenza Nazionale   è stato designato  quale punto  di contatto  per  la  specifica  materia:
Amm. Messina – tel. 06/36802380  –   e-mail:  cerimoniale@marinaiditalia.com
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Generalità
Il naturale scenario operativo per le attività di un Nucleo di Protezione Civile – ANMI è il territorio dove sono presenti specchi/vie d’acqua e l’attività precipua è quella a supporto delle Istituzioni che già operano sul mare/fiumi/laghi.
Con la Direttiva del Presidente del Consiglio del 19 maggio 2010, vengono normati gli indirizzi operativi per l’impiego delle organizzazioni di volontariato di protezione civile nel settore marittimo ed in generale nelle attività svolte dalle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera.
In base a tale Direttiva le associazioni di volontariato, che operano nel settore marittimo, vengono dichiarate idonee a operare in tale settore dall’Autorità marittima di competenza, alle cui dipendenze verranno poste, in caso di chiamate di emergenza e per tutta l’attività istituzionale che comprende l’ambito di Protezione Civile.
Si valuta che questa attività possa ulteriormente qualificare l’ANMI, ponendola su di un livello di eccellenza nei confronti della Protezione Civile, sia in ambito locale che nazionale, e come interlocutore privilegiato per le attività in cui l’acqua sia nello scenario di intervento.

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Le organizzazioni di volontariato di Protezione Civile
La Protezione Civile della Regione detiene l’Elenco regionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile operanti sul territorio e riconosciute dalla legislazione vigente.
L’elenco comprende tutte le Associazioni di Volontariato che si occupano di protezione civile, i gruppi comunali di volontari di protezione civile nonché le squadre comunali di volontari antincendio boschivo.
Suddiviso per competenza professionale, specialità e livello di operatività territoriale, comporta ai soggetti che vi sono iscritti l’impegno a realizzare le attività istituzionali, a presentare, annualmente, la relazione sull’attività svolta e sulla consistenza e stato di manutenzione delle attrezzature e mezzi a disposizione, nonché ad intervenire quando sia loro richiesto. Devono, inoltre, garantire un costante addestramento ed aggiornamento dei nuclei dei volontari aderenti.
Possono essere iscritte nel Registro le organizzazioni liberamente costituite da almeno 180 giorni, il cui atto costitutivo, statuto o accordo tra gli aderenti, oltre a quanto disposto dal Codice civile per le diverse forme giuridiche che l’organizzazione assume, risponde espressamente ai seguenti requisiti:
– assenza di fini di lucro;
– democraticità della struttura;
– elettività e gratuità delle cariche associative;
– gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti;
– criteri di ammissione e di esclusione degli aderenti;
– obblighi e diritti degli aderenti;
– obbligo di formazione del bilancio dal quale devono risultare i beni, i contributi o lasciti ricevuti;
– modalità di approvazione del bilancio da parte dell’assemblea degli aderenti.
Nella sostanza, hanno titolo ad iscriversi le organizzazioni che svolgono attività di volontariato senza fini di lucro, esclusivamente per fini di solidarietà secondo le norme della legge 266/1991, con personalità giuridica ed autonomia amministrativa.
Nel caso dell’ANMI, queste condizioni sono presenti nelle figure del Presidente Nazionale e dei Presidenti di Gruppo. Solo loro sono titolati ad avanzare domanda di iscrizione nei registri/elenchi di cui sopra e dare, quindi, avvio alla partecipazione dell’Associazione nelle attività di Protezione Civile.

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Partecipazione di un Gruppo ANMI alle attività di Protezione Civile
a) Un Gruppo che decida di partecipare alle attività di Protezione Civile della Regione di appartenenza deve preliminarmente compiere i seguenti due atti distinti:
· iscrizione nel Registro del Volontariato tenuto dalla Regione, ai sensi ed in ottemperanza di quanto disposto dalla Legge n.266/91 e dalle relative leggi regionali;
· iscrizione nell’ Albo regionale del Volontariato di Protezione Civile, ai sensi ed in ottemperanza di quanto disposto dalla Legge n. 225/92, dal Decreto Legislativo n. 112/98 e dalle relative leggi regionali.
b) Il primo passo, quindi, è quello di iscrivere il Gruppo nel Registro regionale delle associazioni di volontariato (art. 6 Legge n. 266/1991), nel rispetto della normativa emanata su base regionale.
Contestualmente vanno raccolte le adesioni degli iscritti che intendono partecipare alle attività di Protezione Civile, prendendo nota delle loro qualifiche/abilitazioni e dei mezzi resi disponibili, in modo da disporre di un nucleo selezionato di volontari per attività di Protezione Civile una volta portata a termine la pratica di iscrizione.
c) Il passo successivo consiste nell’iscrizione del Gruppo nell’Albo regionale delle organizzazioni di volontariato di Protezione Civile (art. 6 legge n. 266/1991). La richiesta può essere avanzata dal singolo Gruppo o dal Delegato Regionale che richiede l’iscrizione in nome di uno o più Gruppi.
Se la domanda di iscrizione è fatta direttamente dal Presidente del Gruppo (che ha titolo a farlo) il Decreto del Presidente della Giunta Regionale riporterà esclusivamente il nominativo del Gruppo che ha presentato la domanda, nel caso invece di iscrizione fatta tramite il Delegato Regionale tutti i Gruppi della Delegazione che in seguito vorranno iscriversi potranno avanzare domanda facendo riferimento al Decreto già emesso.
Quest’ultima procedura è stata seguita sia per gli Alpini che per i Carabinieri, che hanno più sedi che operano sul territorio regionale e le cui Sezioni hanno personalità giuridica simile a quella dei Gruppi A.N.M.I. In sostanza, appare quanto mai opportuno che l’iscrizione di un Gruppo avvenga tramite il Delegato Regionale per semplificare l’eventuale successiva iscrizione di altri Gruppi della Delegazione.
Recentemente ha finalizzato l’iscrizione la Delegazione Friuli Venezia Giulia tramite il Gruppo di Monfalcone, che ha costituito un “Nucleo di Protezione Civile” (per informazioni sulle modalità e sull’iter procedurale seguito contattare il Com.te Paolo RICHIARDI: tel. 040/225903 – 339.3891947 – e-mail prichia@tin.it).
d) Una volta concluso l’iter di iscrizione alle attività di Protezione Civile, è anche possibile avanzare domanda di affiancare la Guardia Costiera, in ausilio/supporto alle attività istituzionali del Corpo, limitatamente ad alcuni settori di attività. Tale domanda deve passare al vaglio dell’Autorità marittima competente per territorio che certificherà l’idoneità dell’organizzazione richiedente a svolgere dette mansioni.
La materia è disciplinata dalla Direttiva del Presidente del Consiglio del 19 maggio 2010, con cui vengono normati gli indirizzi operativi per l’impiego delle organizzazioni di volontariato di protezione civile nel settore marittimo ed in generale nelle attività svolte dalle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera.
In base a tale Direttiva le organizzazioni di volontariato, che operano sul mare, vengono dichiarate idonee ad operare nel settore marittimo dalla Autorità marittima di competenza alle dipendenze della quale verranno poste in caso di chiamate di emergenza.
All’interno della struttura regionale di Protezione Civile può pertanto essere creato un settore d’intervento specifico per le attività in mare/fiume/lago, di cui il Nucleo di Protezione Civile dell’ANMI sia il coordinatore.
e) Le organizzazioni iscritte nei registri regionali possono chiedere, per il tramite della regione o provincia autonoma presso la quale sono registrate, l’iscrizione nell’elenco nazionale dell’Agenzia di protezione civile (art. 1, comma 3 – D.P.R. 8 febbraio 2001, n. 194).
Questo dà diritto, in caso di intervento a livello nazionale, ad accedere ai rimborsi di legge previsti ed a richiedere contributi finalizzati al potenziamento delle attrezzature e dei mezzi, nonché al miglioramento della preparazione tecnica e alla formazione dei cittadini (art. 2, D.P.R. 8 febbraio 2001, n. 194).
f) Qualora l’Associazione Nazionale Marinai d’Italia sia presente tramite suoi Gruppi nella struttura regionale del volontariato di protezione civile in almeno 6 Regioni, la stessa può aver titolo a far parte del Comitato nazionale di volontariato di protezione civile ed ottenere i rimborsi a livello nazionale per la partecipazione ad attività di protezione Civile (art. 12, D.P.R. 8 febbraio 2001, n. 194).

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Normativa di riferimento (Leggi Nazionali)

  • Legge n. 996/1970

Norme sul soccorso e l’assistenza alle popolazioni colpite da calamità – Protezione civile.
La presente legge definisce la nozione di calamità naturale o catastrofe ed in merito a quest’ultima, esplica le funzioni del Ministero dell’interne e le funzioni del Comitato regionale per la protezione civile.

  • Legge n. 266/1991

Legge quadro sul volontariato.

  • Legge n. 225/1992

Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile
La presente legge istituisce il Servizio nazionale della protezione civile definendo le componenti del Servizio stesso, gli ambiti di competenza e le attività.

  • D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59

  • D.P.R. 8 febbraio 2001, n. 194

Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile.
Iscrizione delle organizzazioni di volontariato nell’elenco nazionale dell’Agenzia di protezione civile e modalità di erogazione dei contributi

  • Legge n. 401 del 9 novembre 2001

Coordinamento operativo per le attività di protezione civile

  • Legge n. 152 del 26 luglio 2005

Disposizioni urgenti in materia di protezione civile