Per la costituzione di un nuovo Gruppo A.N.M.I. è indispensabile accertare preliminarmente che sussistano le premesse e le condizioni previste dalle seguenti norme dello Statuto:
• il Gruppo può essere costituito nel Comune (e non Frazione) in cui sia stato raggiunto il numero minimo di 30 Marinai promotori (20 per i Gruppi all’estero), ascrivibili nella categoria dei Soci Effettivi, residenti sul territorio del Comune stesso (art. 17 dello Statuto);
• la categoria di Socio Effettivo può essere attribuita ai militari in congedo o in servizio e Cappellani, che abbiano prestato o prestano servizio, con qualsiasi grado nella Marina Militare, nonché a coloro che abbiano prestato servizio su Navi Mercantili armate o che siano comunque stati militarizzati dalla Marina Militare. (art. 6 dello Statuto);
• l’iscrizione all’A.N.M.I. è una libera scelta individuale e comporta, a tutti i Soci, il dovere di accettare senza condizioni lo Statuto, il Regolamento, le deliberazioni delle Assemblee e di ogni Organo Sociale, nonché di versare al Gruppo la quota associativa annuale nei termini di tempo fissati dal Regolamento (art. 12 dello Statuto).
La procedura completa da seguire è riportata all’art. 17 del Regolamento, in particolare:
• i Marinai promotori devono avanzare richiesta di costituzione del nuovo Gruppo alla Presidenza Nazionale, con lettera a firma di un proprio rappresentante;
• ricevuto il benestare, i Marinai promotori (storicamente definiti “Soci Fondatori”) si riuniscono in Assemblea e compilano il Verbale della riunione secondo lo schema di cui all’Annesso C del citato art. 17 del Regolamento;
• una copia di detto Verbale, vistata dal Delegato Regionale competente per territorio, deve essere inoltrata alla Presidenza Nazionale per l’approvazione e l’eventuale ratifica, una copia deve essere consegnata al Delegato Regionale stesso ed una copia deve essere custodita agli atti del nascente Gruppo quale documento storico.
Nessuna attività sociale, o partecipazione a cerimonie e manifestazioni organizzate da qualsiasi Autorità, può essere intrapresa dal nascente Gruppo A.N.M.I. fino a quando non sarà stata ratificata ufficialmente la costituzione del Gruppo stesso da parte della Presidenza Nazionale. Una volta ratificata la costituzione, il Gruppo potrà essere intitolato ad un Caduto della Marina Militare, in guerra o per causa di servizio, secondo la procedura dettata dal citato art. 17 del Regolamento.
È quantomai opportuno che all’atto della costituzione di un nuovo Gruppo sussista la disponibilità di una idonea Sede Sociale permanente, o quantomeno la concreta possibilità di acquisirla in breve tempo. Per consolidata esperienza, i Gruppi che non dispongono di una propria Sede, o che dispongono di una Sede precaria, ben raramente riescono ad assolvere gli obblighi Statutari / Regolamentari ed a sviluppare una adeguata attività sociale.
Per ogni eventuale chiarimento ed assistenza può essere contattato il Delegato Regionale competente per territorio, per il nominativo ed il recapito consultare la sezione Elenco Gruppi cliccando sulla Delegazione Regionale di interesse